5.1. Breve storia del bilancio di esercizio
La storia del bilancio di esercizio come strumento di contabilità si perde nella notte dei tempi, ma è possibile sostenere che nell’alto medioevo, con l’espansione delle attività commerciali, si compiono le prime registrazioni contabili in partita doppia e i primi rendiconti patrimoniali.
Il primo scritto inerente la contabilità è contenuto in un’opera di Luca Pacioli1, un talentuoso frate francescano del XV secolo. La “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità”, sua opera più famosa, è una raccolta di trattati di aritmetica, aritmetica pratica e algebra, all’interno della quale si trovano anche capitoli che guardano all’economia, mostrando come l’aritmetica e il ragionare con metodo rigoroso possano essere utilizzati proficuamente nel campo degli affari, sia che si tratti della mercatura di una modesta bottega artigiana sia che si tratti di un’impresa di dimensioni maggiori2.
Nel XVII secolo la disciplina contabile compie nuovi significativi passi in avanti entrando nelle aziende dei monasteri, con l’obiettivo di gestire in modo razionale i grandi patrimoni dai quali dipende la loro economia.
Tra gli studiosi del periodo si ricorda Lodovico Flori3 e il suo “Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare” edito in forma manoscritta nel 1633. Nelle tre parti dell’opera si parla di metodo e strumenti della partita doppia, procedure per la determinazione del risultato di periodo e del connesso capitale e una visione prospettica del bilancio riconducibile all’odierno bilancio preventivo (Centorrino, 2008).
Nonostante il largo utilizzo della contabilità e la ricchezza di opere in merito, “Il riconoscimento dell’importanza del bilancio nell’ambito del diritto societario tardò ad arrivare: anzi, possiamo dire che tutt’oggi, nonostante le notevoli evoluzioni avvenute nella legislazione e negli orientamenti della dottrina, i giuristi non hanno ancora colto appieno la rilevanza del documento contabile, spesso considerato come un oggetto misterioso dal quale sia opportuno stare lontani” (Balzarini, 2002).
La prima legge a parlare di bilancio in Italia è il Codice di Commercio del 18824, il cui art. 22 dispone che “Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L’inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev’essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato”, mentre l’art. 176 parla espressamente di contenuti del bilancio “1° il capitale sociale realmente esistente; 2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo”, specificando inoltre che “il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”.
Questo primo intervento legislativo sull’argomento da parte del Re Umberto I, venne sostituito, a partire dal 1942 e con successive integrazioni, dalla disciplina organica presente nel codice civile di cui ci apprestiamo a parlare brevemente.
5.2. Evoluzione del bilancio di esercizio nel codice civile
Il codice civile nell’edizione del 19 Aprile 19425 è la prima legge che si occupa in modo analitico del contenuto del bilancio di esercizio.
Gli aspetti più significativi della legge si possono ricondurre a:
- Individuazione di una clausola generale di redazione: “Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte” (art. 2423 c.c.);
- Definizione dei contenuti dello stato patrimoniale, suddivisi in attivo e passivo (art. 2424 c.c.);
- Esplicitazione dei criteri di valutazione per alcune voci di bilancio (art. 2425 c.c.);
- Redazione di un ulteriore documento di carattere amministrativo-gestionale senza tuttavia prevederne i contenuti: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale” (art. 2423 c.c.).
Con la legge 7 giugno 1974, n. 2166 si colmarono alcune lacune relative alla prima versione:
- Obbligatorietà e contenuti del conto economico, denominato “conto dei profitti e delle perdite” (art. 2425-bis c.c.);
- Regolamentazione del contenuto della relazione degli amministratori (art. 2429-bis c.c.).
Con il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 1277 venne data attuazione, alla IV e VII direttiva CEE in materia di conti annuali d’esercizio e consolidati. Il contenuto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile venne rivisto in modo sostanziale:
- Riscrittura della clausola generale: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (art. 2423 c.c.);
- Esplicitazione dei principi di redazione (art. 2423-bis c.c.);
- Definizione delle tre parti costitutive il bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.);
- Definizione del contenuto obbligatorio di stato patrimoniale e conto economico (art. 2423-ter c.c.);
- Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.);
- Possibilità per le aziende minori di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 68 ha introdotto una profonda riforma del “Diritto delle Società”, che ha interessato una notevole parte del codice civile, ma con il mantenimento della regolamentazione del bilancio precedente, salvo l’introduzione di qualche “ritocco” in alcuni articoli.
Pur essendo il codice civile la principale fonte di riferimento per la redazione del bilancio, i criteri ivi contenuti possono essere molto elastici, con il risultato che, pur nel rispetto della clausola generale di chiarezza, verità e correttezza, diversi amministratori possono giungere a stilare bilanci differenti per rappresentare la stessa dinamica aziendale.
Nel corso del tempo determinate associazioni professionali si sono occupate di emanare dei principi contabili che sintetizzino per ogni voce di bilancio la miglior prassi da seguire.
In Italia si sono fatti carico di questa attività, inizialmente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR), successivamente l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i cui principi contabili, secondo il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 1399, sono intesi come “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”.
Dal 2005, per effetto dell’introduzione del Regolamento UE del 19 luglio 2002
n. 1606, le società con titoli quotati in un mercato regolamentato, nonché quelle bancarie e assicurative, devono rispettare i principi contabili internazionali dell’International Accounting Standard Board (IASB) invece di quelli nazionali.
Nell’attuale situazione di mercato, infatti, “Si afferma sempre più l’esigenza che i soggetti economici, operanti ormai a livello globale, per procedere nelle proprie scelte ricevano informazioni chiare, veritiere e corrette sulla realtà economica delle imprese in un linguaggio sufficientemente armonizzato” (Superti Furga, 2005).
L’adozione dei principi contabili internazionali, da un lato, ha sottratto alle giurisdizioni nazionali la competenza sui conti delle società quotate, e dall’altro, ha orientato le grandi società verso modelli di bilancio evidentemente finalizzati agli investitori attuali e potenziali, che richiedono logiche valutative, come quella del fair value, fondate su valori correnti e attualizzazioni di flussi finanziari, decisamente distanti dalla tradizionale visione della dottrina aziendale italiana (Adamo, Costa, 2018).
5.3. Uno strumento con molte funzioni
Fin dalla sua nascita, la funzione universale riconosciuta al bilancio di esercizio è quella di “Mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale” (Quagli, 2018).
Accanto a questa funzione originale se ne possono individuare altre, legate ai profondi cambiamenti che hanno caratterizzato le imprese e l’ambiente economico nel quale esse operano. A questo proposito si possono evidenziare almeno tre periodi evolutivi che hanno influito su nuove funzioni progressivamente assegnate al bilancio di esercizio.
Potremmo inserire la prima fase dal 1800 ai primi decenni del 1900. L’economia industriale è agli albori, basata su piccole imprese con processi produttivi molto semplici. Il bilancio è uno strumento di informazione interna, che permette all’imprenditore di calcolare le perdite o gli utili della propria attività (Ranalli, 2005).
In modo più generale, e separando la proprietà dagli amministratori, potremmo parlare di strumento di rendicontazione interna, utilizzato dai proprietari dell’azienda per valutare in modo globale l’operato degli amministratori, senza doversi soffermare sulle specifiche decisioni prese durante l’esercizio.
Questa funzione primordiale è ancora attualissima in tutti i casi in cui gli amministratori sono distinti dalla proprietà, come nelle public company dell’economia anglosassone, dove la funzione è detta “stewardship function” (Quagli, 2018).
La seconda fase, che arriva fino al 1970, è contraddistinta dallo sviluppo delle imprese e con esse dalla complessità delle combinazioni economiche e dalla presenza di valori contabili determinati sulla base di stime e congetture.
Si assiste ad una doppia evoluzione: da una parte il bilancio è usato come potente mezzo di controllo nelle mani del management aziendale utile “Non solo per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future, divenendo quindi un fondamentale strumento di simulazione economico-finanziaria” (Quagli, 2018).
Inoltre, il documento contabile può essere visto anche come strumento per la ricomposizione dei principali interessi convergenti nell’impresa, identificabili da una parte nella necessità dell’azienda di investire risorse per il proprio sviluppo, dall’altra di avere utili che consentano di distribuire un dividendo che sia soddisfacente per i soci conferenti il capitale di rischio.
Si assiste quindi alla separazione di scopo tra bilancio interno ad uso del management, con l’espletazione di una funzione conoscitiva, e il bilancio esterno, rivolto ai primi portatori di interessi, con funzione informativa.
Gli ultimi decenni hanno visto sia l’evoluzione dei sistemi economici nazionali e internazionali, sia l’attività delle imprese come soggetti provocatori di questa evoluzione.
Le aziende condizionano sempre più la società: raccolgono e remunerano i risparmi dei cittadini, creano e distruggono posti di lavoro, consumano risorse ambientali in modo più o meno sostenibile, influenzano gli stili di vita delle persone. La platea di soggetti interessati alle sorti delle aziende si è ampliata notevolmente, e con essa la quantità e varietà di interessi in gioco, molto spesso in competizione tra loro, ma tutti accomunati da quello principale, che l’azienda continui a svolgere la propria attività nel tempo.
La funzione informativa del bilancio di esercizio, nel periodo precedente limitata principalmente ai finanziatori, oggi deve essere in grado di rivolgersi a tutti gli stakeholder e trasmettere loro le informazioni di cui necessitano per valutare la capacità dell’azienda di soddisfare i loro variegati interessi.
Il bilancio, da documento contabile, diventa così un vero e proprio pacchetto informativo, composto da diversi prospetti in grado di comunicare con i diversi portatori di interessi presenti nel mercato.
5.4. Rappresentazione chiara, veritiera e corretta
Dopo aver ripercorso la storia del bilancio di esercizio, e le principali sue funzioni che si sono stratificate nel tempo, rileggiamo i principi basilari che ne regolano la redazione, descritti prevalentemente nell’art. 2423 del codice civile.
Il primo comma dell’articolo descrive la struttura: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
In particolare:
- il Conto Economico descrive la dinamica reddituale attraverso la descrizione dei flussi economico-reddituali positivi o negativi;
- lo Stato Patrimoniale riepiloga la struttura patrimoniale dell’azienda, composta da grandezze fondo, che si modificano per effetto delle variazioni finanziarie ed economiche;
- il Rendiconto Finanziario riporta i flussi di liquidità delle tre gestioni, esprimendo la dimensione monetaria dell’impresa, quella con il più alto grado di oggettività;
- la Nota Integrativa ha la funzione di rendere comprensibili i valori iscritti negli schemi contabili del bilancio d’esercizio che, in caso contrario, sarebbero poco significativi, in quanto privi del corredo di informazioni necessarie per comprenderne il contenuto.
Il secondo comma dell’art. 2423 c.c. contiene la clausola generale: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Troviamo nella formula tre termini:
- La chiarezza riguarda la comprensibilità da parte di un lettore esterno che possieda le nozioni necessarie di contabilità;
- La correttezza riguarda la verificabilità dei criteri di calcolo e delle ipotesi alla base di stime e congetture, anche attraverso l’uso della Nota Integrativa.
- Il termine “veritiero” si riferisce all’attendibilità del bilancio cioè alla sua stretta attinenza alla realtà dell’azienda, anche con il supporto dei principi contabili. In questo senso un bilancio, basandosi anche su stime e congetture, potrà essere veritiero, ma non sarà mai “vero”.
Il Prof. Superti Furga riconduce i tre termini della clausola al concetto più generale di intelligibilità: “Vero obiettivo tanto della funzione conoscitiva quanto della funzione informativa del bilancio” (Superti Furga, 2005).
Sempre secondo Superti Furga, la clausola generale, aggiornata con l’intervento del 1991, pone il diritto in secondo piano rispetto alla qualità della rappresentazione della realtà aziendale che deve essere riportata all’interno del bilancio. Questa presa di posizione è rafforzata sia dal terzo comma, nel quale si consente l’aggiunta di “informazioni complementari necessarie allo scopo”, sia dal quarto comma, che permette di derogare alle norme se la loro osservanza risulti “incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta” della gestione aziendale (Superti Furga, 2014).
5.5. I limiti del bilancio di esercizio
La regolamentazione del bilancio di esercizio si è profondamente evoluta nel tempo, e con essa il numero e la varietà di informazioni in esso contenute. Il recente recepimento dei principi internazionali è stato un ulteriore passo che ha permesso alle aziende italiane di presentare un’informativa con un importante ruolo nell’allocazione dei capitali, fornendo agli investitori di tutto il mondo informazioni di grande utilità.
Tuttavia, i profondi e continui cambiamenti dell’ambiente che influenzano il business, mettono sempre più in discussione la completezza informativa di questo documento, attraverso l’emergere di alcuni limiti:
- È tendenzialmente orientato al passato. I principi contabili di competenza e di prudenza impediscono di anticipare possibili benefici futuri: solo i ricavi effettivamente realizzati possono entrare nel Conto Economico per la determinazione del reddito di esercizio, ma gli effetti economico-finanziari dell’attività d’impresa possono manifestarsi in periodi asincroni rispetto al fenomeno che li ha generati. Del resto è vero che ogni riferimento a fatti futuri ridurrebbe l’oggettività dei valori iscritti.
- Ha una visione di breve termine. Una conseguenza del principio di competenza, statuito dall’art. 2423-bis c.c., è che i fatti esposti nel bilancio riguardino esclusivamente gli accadimenti avvenuti nell’esercizio, allontanandosi da concetti come “Istituto economico destinato a perdurare” (Zappa, 1956), “Permanenza nella mutabilità” (Onida, 1960), o “Carattere durevole e, sotto un certo aspetto, evolutivo” (Giannessi, 1979), e molti altri, che esprimono la necessità di una visione di lungo termine.
- Non evidenzia il rischio aziendale. Questa importante informazione economica può essere interpretata attraverso la lettura dei fondi rischi, i relativi accantonamenti, le riserve, la descrizione di alcune parti della nota integrativa, e poco altro. Secondo l’Allegrini, “La nozione di reddito generalmente accolta prescinde dalla quantificazione del rischio sistematico e specifico sopportato dai portatori di capitale proprio: questo significa che due eguali valori di reddito potrebbero essere giudicati differentemente in relazione al diverso profilo di rischio”. (Allegrini, Giannetti, Lattanzi, Lazzini, 2016).
- Non esprime il processo di creazione del valore. Anche se, nei limiti qui riassunti, il bilancio esprime il valore realizzato nell’esercizio (molto utile a questo fine l’utilizzo della riclassificazione a “valore aggiunto” e il calcolo dell’EBITDA), che è una dimensione fondamentale per l’analista, esiste una parte di valore creato che non è rappresentata, soprattutto non sono esplicitati i fini e le modalità di creazione di tale dimensione.
- Non valorizza adeguatamente le risorse intangibili. L’aumento della concorrenza e il moltiplicarsi di offerte simili sul mercato spinge le aziende a competere su aspetti sempre meno materiali. Queste risorse a disposizione dell’azienda si possono dividere in competenze dei lavoratori, strutture interne (brevetti, licenze, modelli, progetti, sistemi informativi, cultura aziendale, coesione, motivazione), strutture esterne (relazioni con clienti e fornitori, marchi registrati, reputazione). (Sveiby, 1997). Questi capitali che l’azienda crea e consolida con la propria attività tendono a sfuggire al modello del bilancio perché scarsamente misurabili.
- Trascura le misure non monetarie. Le performance di un’azienda si misurano non solo con i ricavi, costi e risultati netti, ma anche attraverso indicatori come la quota di mercato, l’efficienza dei cicli, il numero di ordini ricevuti, l’indice di rotazione del personale, e una quantità di altri fattori con unità di misura non monetarie.
- Non rappresenta la sostenibilità del business10. Con l’emergere della visione secondo l’approccio della “triple bottom line” la sostenibilità di un business è data dalle tre dimensioni interrelate economica, ambientale, sociale, altrimenti conosciute come le tre P: profitti, pianeta, persone (Hall, 2011, Miller, 2020). Le logiche contabili utilizzate dal bilancio possono rappresentare il primo aspetto, ma trascurano quasi completamente gli altri due.
Riassumendo, si può affermare che “Il bilancio di esercizio è lo strumento idoneo per comunicare in che misura e in che modo l’azienda rispetta il suo fine istituzionale (legato all’aspetto economico-finanziario della sua attività), ma non è adeguato a comunicare in merito alla più generale missione aziendale (che ne definisce invece la legittimazione a operare)” (Balluchi, Furlotti, 2019), soprattutto alla luce del contesto sempre più complesso in cui essa opera.
5.6. Una mission per migliorare l’intelligibilità
Al termine di questo capitolo, propongo un’ultima citazione del Superti Furga che coglie a mio avviso, oltre le disquisizioni contabili e in chiave molto attuale, un punto fondamentale: “Le situazioni descritte nel bilancio come molti altri aspetti del discorso economico, appartengono sicuramente alla categoria degli eventi studiati dalle scienze umane e di questi mantengono tutti i margini di imprecisione che li caratterizzano e li distinguono sia a livello strutturale, sia a livello di descrizione scientifica dei fatti di cui si occupano le altre scienze. Si tratta di una eterogeneità che richiede un differente approccio non soltanto sul piano metodologico, ma anche su quello più strettamente logico.
Se si accetta che l’intelligibilità costituisca la chiave privilegiata nella comprensione dei comportamenti umani razionali, allora il requisito fondamentale per l’attendibilità e la correttezza economica del bilancio diventa proprio la capacità di offrire una descrizione, sia in termini quantitativi (come nel caso dello stato patrimoniale e del conto economico), sia in termini descrittivo-esplicativi, che raggiunga il massimo grado di intelligibilità per il maggior numero di agenti razionali ai quali si rivolge” (Superti Furga, 2005).
Da questo punto di vista la mission aziendale, fulcro dell’attività economica, sebbene non citata negli articoli di legge, potrebbe essere anche in questo caso, oltre l’esplicitazione dell’utilità sociale già menzionata nel capitolo precedente di questo lavoro, anche una “informazione complementare” in termini puramente descrittivo-esplicativi necessaria allo scopo di conferire maggiore intelligibilità e quindi conformità con la clausola generale di chiarezza, verità e correttezza.
Note
1Luca Pacioli (Borgo San Sepolcro, 1445 – Roma, 1517), frate francescano, matematico.
2Treccani Enciclopedia on line [2021], voce: Pacioli, Luca, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, <https://www.treccani.it/enciclopedia/luca-pacioli_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia)/>
3Lodovico Flòri (Fratta, Perugia, 1579 – Palermo, 1647), gesuita, studioso di contabilità.
4Una copia del documento originale a cura dell’Università di Brescia è disponibile al link <www.antropologiagiuridica.it/codecomit82.pdf>
5<www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1942/04/04/042U0262/sg>
6<www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/06/08/074U0216/sg>
7<www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/04/17/091G0158/sg>
8<www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm>
9<www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>
10Rif. Par. 6.1
Bibliografia
Allegrini, M., Giannetti, R., Lattanzi N., Lazzini, S. [2016], Elementi di bilancio e di management – Il bilancio di esercizio Principi, schemi e criteri di valutazione, Giappichelli, Torino
Balluchi, F., Furlotti, K. [2019], La responsabilità sociale delle imprese – Un percorso verso lo sviluppo sostenibile, Giappichelli, Torino
Centorrino, Giovanna [2008], Il trattato di Padre Ludovico Flori, Aracne, Roma
Hall, T.J. [2011], The triple bottom line: what is and how does it work?, in “Indiana Business Review”, n. 1, pag. 4 – 8
Giannessi, E. [1979], Appunti di economia aziendale con particolare riferimento alle aziende agricole, Pacini, Pisa
Miller, K. [2020], The triple bottom line: what it is & why it’s important, <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line>
Onida, P. [1960], Economia d’azienda, UTET, Torino
Quagli, A. [2018], Bilancio di esecizio e principi contabili, Giappichelli, Torino
Ranalli, F. [2005], Il bilancio di esercizio. Il modello del reddito realizzato, Aracne, Roma
Superti Furga, F. [2005], Il bilancio di esercizio nel quadro dell’informativa societaria, in “Economia Aziendale Online”, n. 3/2005, pag. 63 – 69
Superti Furga, F. [2014], Aspetti conoscitivi, problemi etici e vincoli giuridici del bilancio di esercizio, in “Economia Aziendale Online”, n. 2/2014, pag. 91 – 98
Sveiby, K.E. [1997], The intengible assets monitor, in “Journal of Human Resource Costing & Accounting”, n. 1, pag. 73 – 97
Zappa, G. [1956], Le produzioni nell’economia dell’impresa, Giuffré, Milano




