Le persone cercano di soddisfare i propri bisogni riunendosi in gruppi strutturati, detti istituti. L’azienda è l’ordine strettamente economico dell’istituto, quindi luogo deputato allo svolgimento dell’attività economica.
La Costituzione Italiana, in primis, tratta questo tipo di attività nella sua Parte Prima, Titolo III, denominato appunto “Rapporti economici”.
La legge fondamentale nasce in un momento molto delicato della storia del Paese, al termine del secondo conflitto mondiale, e sulla base dell’esperienza della Resistenza. Dopo le divisioni causate dalla guerra e dalle ideologie totalitarie che l’hanno innescata, l’Assemblea Costituente è il primo luogo di incontro e di mediazione di tre grandi ideologie: quella cattolica, quella liberale e quella socialcomunista, con l’ambizioso obiettivo di scrivere regole solide e durevoli alla base del funzionamento della Repubblica.
La volontà di avere un documento durevole ispirato a valori e principi fondamentali si scontra con il fatto ineluttabile che questo è scritto in un determinato momento storico, quindi condizionato dalle ideologie del periodo. D’altra parte la storia è dinamica e la situazione politica e le ideologie mutano continuamente. Da qui la scelta di utilizzare formule che, pur restando fisse nel forma, possano essere interpretate e adattate al contingente momento storico.
Questo dilemma è ancora più evidente all’interno del Titolo III della Costituzione, poiché quello dei rapporti economici, più di altri, è un argomento particolarmente dinamico e mutevole, nonché soggetto a teorie spesso contraddittorie.
Il mercato stesso, all’interno del quale si svolge l’attività economica, è un luogo fisico o virtuale di scontro fra soggetti con interessi che possono essere in contrapposizione diretta (es. i complessi rapporti fra imprenditori, clienti, fornitori), oppure indiretta (es. lo sfruttamento indiscriminato delle risorse che si ripercuote sulla collettività); lo Stato, attraverso le leggi, deve identificare i valori e i principi da tutelare e trovare gli strumenti normativi per farlo.
All’interno del Titolo III, l’articolo 41 tutela l’iniziativa economica privata attraverso la formula:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Come descritto da Barbera e Fusaro, “L’articolo tutela l’iniziativa economica privata, o libertà di impresa, che trova nel diritto di proprietà un presupposto logico, e contemporaneamente la sottopone a limiti (…) Se quindi l’iniziativa economica privata (cioè appunto la scelta di intraprendere, attraverso l’organizzazione di determinati mezzi, una certa attività) è «libera», il concreto svolgimento dell’attività incontra i suddetti limiti negativi (necessari, come l’utilità sociale e la sicurezza, libertà e dignità umana) e positivi (eventuali, come l’effettiva adozione di strumenti di indirizzo e coordinamento)” (Barbera, Fusaro, 2020 ).
Il dibattito in Assemblea Costituente
Il principale argomento al centro della discussione sull’art. 41 Cost. è certamente la clausola generale di “utilità sociale” alla quale i costituenti decisero, dopo varie discussioni, di assoggettare la libertà di iniziativa economica privata.
Indicativo, in questo senso, l’appassionato intervento in Assemblea Costituente di Luigi Einaudi1, convinto sostenitore delle teorie da lui stesso definite “neoliberali”, che contrappone la chiarezza del concetto di utilità individuale alla indeterminatezza di quello di utilità sociale: “Noi possiamo apprezzare quale sia l’utilità che ogni singolo individuo conferisce al fine che vuole conseguire, ad ogni cosa di cui si vuole appropriare, ma nessuno di noi è riuscito a sapere quale sia il significato che una collettività, anche di sole due persone, può dare all’utilità non dei singoli, ma dell’insieme dei due. Non è possibile fare la somma, né aritmetica, né algebrica, né organica, né di qualsiasi altra maniera, delle utilità di due individui realmente diversi. È questa una difficoltà intorno alla quale si sono travagliate generazioni di studiosi, di uomini di prim’ordine. Ma ancora essa persiste. È una delle tante difficoltà che esistono nello studio della scienza dell’economia politica”, concludendo come, “Saranno i legislatori i quali diranno a noi quale sia questo piano che dia il massimo di utilità sociale. Ma io credo che sia pericoloso, ed anche un po’ senza contenuto preciso, scrivere nella legislazione una massima della quale nessuno finora, ripeto, in 150 anni di ricerche, sia mai riuscito a trovare il significato preciso” (Calzaretti, 2008).
Lo scontro tra le due fazioni, quella liberale e cattolica da una parte, e quella socialcomunista dall’altra, è abilmente sceneggiato in una storiella raccontata da Piero Calamandrei: “Mi immagino, a proposito degli articoli 38 e 41, un dialogo fra un conservatore e un progressista: l’uno e l’altro vi troverà argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui. Il conservatore dirà: «Vedi, la proprietà privata è riconosciuta e garantita». Il progressista risponderà: «Sì, ma i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici».
Il conservatore, o liberale che sia, dirà: «L’iniziativa economica privata è libera». Il progressista risponderà: «Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»” (Calzaretti, 2008).
Un concetto multiforme
Se, da una parte, l’indeterminatezza dell’espressione “utilità sociale” è stata ed è tuttora causa di ampio dibattito dottrinale e politico, è altresì vero che “L’estrema genericità della formula utilizzata ha consentito il continuo adattamento della norma al mutamento del contesto storico, economico e sociale nel quale la stessa deve essere interpretata ed applicata. (…) Pertanto, ed è questo un tratto comune a tutte le norme ascrivibili alla categoria delle clausole generali o c.d. principi valvola che costituiscono degli organi respiratori del sistema attraverso i quali nuove e rinnovate istanze sociali possono penetrare nell’ordinamento, spetta all’interprete individuarne i contenuti e i parametri in base ai quali considerare socialmente utile una determinata attività” (Del Prete, 2008).
Spiega bene Cesare Pinelli: “Non si può negare che essa appartenga al novero delle clausole elastiche della Costituzione, che si ribellano alla ‘pietrificazione’ degli enunciati per mantenere la Costituzione stessa all’altezza dei cambiamenti dell’esperienza giuridica, economica e sociale. Ma questo non vuol dire che si tratti di una formula vuota, buona a tutti gli usi, e perciò liberamente disponibile dal legislatore” (Pinelli, 2011).
In altre parole, è proprio l’indeterminatezza dell’espressione “utilità sociale” che ne ha consentito la continua attualizzazione alla luce dell’evoluzione sociale ed economica della Repubblica, rendendo l’art. 41 estremamente versatile e attuale in ogni momento storico.
Nei primi anni dopo l’entrata in vigore del testo si identificò tale termine con il raggiungimento del benessere economico collettivo attuabile attraverso l’intervento statale, con il massimo livello possibile di occupazione, o con la diffusione del benessere tra tutti coloro che potessero ambirvi.
A partire dal 1970 si è invece passati a interpretazioni basate sulle teorie neoliberiste di Milton Friedman, secondo il quale “C’è una e una sola responsabilità sociale delle imprese: utilizzare le proprie risorse e impegnarsi in attività progettate per aumentare i propri profitti fintanto che queste rimangano entro le regole del gioco, vale a dire, impegnarsi in una concorrenza aperta e libera senza inganni e frode” (Friedman, 1962).
Secondo Cesare Pinelli, in un articolo che ripercorre una serie di sentenze della Corte Costituzionale riconducibili all’interpretazione dell’art. 41, si ricavano due direttrici interpretative fra loro alternative, ma anche complementari: “Nel primo gruppo di casi il sindacato sull’utilità sociale è condotto appunto nei termini del rispetto del limite della funzionalizzazione. Nell’altro è basato sulla presunzione che sia lo stesso mercato concorrenziale a produrre utilità sociale. (…) Le due direttrici sono alternative nella misura in cui diversi sono i presupposti di partenza della disciplina cui rispettivamente si riferiscano, e complementari, perché in grado di dar conto insieme dei due presupposti, ricavabili dall’interpretazione dell’art. 41. Nel secondo gruppo di casi, le regole condizionali poste da quella legge sono presidiate dall’Autorità Antitrust, e si tratta di regole “necessarie” al rispetto della libertà di iniziativa economica privata in quanto operante sul mercato e perciò finalizzata all’utilità sociale” (Pinelli, 2011).
In altri casi, infine, emergono interpretazioni legate alle “Teorie sulla responsabilità sociale dell’impresa, che vedono l’azienda al centro di un sistema di valori non solo economici, al centro di interessi plurimi e diversificati, spesso anche in conflitto, sempre meno solo ed esclusivamente finanziari o strettamente reddituali” (Ricci, 2010).
La mission come interpretazione particolare dell’utilità sociale
Secondo Giuliano Lemme, i primi due commi dell’articolo costituzionale non devono essere letti in termini di antinomia, deducendo implicitamente che il Costituente volesse solo in modo apparente promuovere l’iniziativa economica privata. Il punto è che “L’utilità sociale, contro la quale l’iniziativa privata non può svolgersi, è comunque una caratteristica, un predicato di quest’ultima. Mi spiego: l’iniziativa economica è sempre socialmente utile, in quanto contribuisce all’accrescimento del benessere della collettività nell’ambito della quale essa viene svolta. L’utilità sociale è, in altri termini, già comunque insita nella libertà d’impresa” (Lemme, 2018).
L’attività economica è sempre socialmente utile, perché si svolge all’interno dell’azienda, i cui scopi originanti sono legati, come sostenevano tra gli altri, Zappa, Onida e Masini, al soddisfacimento dei bisogni umani (Zappa, 1956; Onida, 1960; Masini, 1979). Conseguentemente, la produzione, il procacciamento e il consumo della ricchezza sono soltanto degli strumenti finalizzati al soddisfacimento di tali bisogni.
In questo senso, da un punto di vista costituzionale, la mission aziendale potrebbe essere l’esplicitazione del personale punto di vista dell’imprenditore riguardo l’utilità sociale che giustifica e valorizza la propria iniziativa economica.
Bibliografia
AA.VV. [2008], Codice dell’Ambiente, Giuffré, Milano
Barbera A., Fusaro C. [2020], Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, Bologna
Calzaretti, F. [2008], La nascita della Costituzione, <https://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/041/index.htm?art041-020.htm&2>
Friedman, M. [1962], Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago
Lemme, G. [2018], Diritto ed economia del mercato, Wolters Kluwer, Milano
Masini, C. [1979], Lavoro e risparmio, UTET, Torino
Onida, P. [1960], Economia d’azienda, UTET, Torino
Pinelli, C. [2011], Attualità dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento alla “utilità sociale”, <https://centroriformastato.it/attualita-dellart-41-cost-con-particolare-riferimento-alla-utilita-sociale/>
Ricci, P. [2010], L’articolo 41 della Costituzione Italiana e la responsabilità sociale d’impresa, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, n. 3/4, pag. 1 – 10
Zappa, G. [1956], Le produzioni nell’economia dell’impresa, Giuffré, Milano



